Il Consiglio dei ministri del 28 aprile 2026 ha approvato il nuovo Decreto Lavoro Primo Maggio, introducendo un pacchetto di misure che interviene su incentivi all’occupazione, corretto trattamento retributivo, conciliazione vita-lavoro e contrasto al caporalato digitale. Il provvedimento presenta un impianto più selettivo rispetto al passato e collega in modo espresso l’accesso alle agevolazioni alla corretta applicazione dei contratti collettivi e al rispetto del cosiddetto salario giusto. Resta ferma la necessità di verificare il testo definitivo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i successivi provvedimenti attuativi.

Salario giusto e accesso agli incentivi

Il decreto subordina l’accesso agli incentivi alla corretta applicazione del trattamento economico complessivo previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non viene introdotto un salario minimo legale generalizzato, ma viene assunto il contratto collettivo come parametro di riferimento per verificare la correttezza del trattamento economico riconosciuto al lavoratore. La verifica non riguarderà solo età, disoccupazione, sede aziendale o appartenenza alla ZES, ma anche contratto applicato, livello di inquadramento e retribuzione complessiva. È inoltre prevista l’indicazione in busta paga del codice alfanumerico del CCNL applicato.

Bonus giovani 2.0

Il credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti nel Mezzogiorno non si ferma al 2025. La Legge di Bilancio 2026 ne ha infatti disposto la proroga anche per il 2026, 2027 e 2028, confermando una delle principali agevolazioni alle imprese per chi investe nelle aree agevolate del Sud. La misura continua a riguardare le strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

Che cosa agevola

Il beneficio consiste in un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, riconosciuto alle imprese che realizzano un progetto di investimento iniziale nelle aree ZES. Sono agevolabili gli investimenti in:

  • nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
  • terreni;
  • immobili strumentali, anche mediante acquisizione, ampliamento o realizzazione.

Il valore di terreni e immobili non può superare il 50 per cento dell’investimento complessivo agevolato. L’investimento minimo deve essere pari ad almeno 200.000 euro, mentre il limite massimo agevolabile per ciascun progetto è pari a 100 milioni di euro.

Misura del credito

Il pagamento della retribuzione in contanti continua a rappresentare una delle aree di maggiore esposizione sanzionatoria per le aziende, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. A ciò si aggiunge il tema, altrettanto delicato, della corretta gestione dei rimborsi spese di trasferta, oggi strettamente collegato alla tracciabilità dei pagamenti e alla coerenza tra documentazione, disciplina fiscale e previsioni contrattuali.

Per le imprese, il presidio di questi aspetti non riguarda soltanto la compliance formale, ma incide direttamente sulla corretta amministrazione del personale e sulla tenuta documentale dei processi interni. In questo ambito, il ruolo del consulente del lavoro e della consulenza del lavoro diventa centrale, soprattutto per le aziende che vogliono prevenire contestazioni ispettive e gestire in modo corretto retribuzioni, note spese e trasferte.

Divieto di pagamento della retribuzione in contanti

Ai sensi dell’art. 1, commi 910 e seguenti, della Legge n. 205/2017, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione, nonché eventuali anticipi, esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Sono ammessi, ad esempio:

  • bonifico bancario o postale;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • assegno consegnato al lavoratore.

Il pagamento in contanti non è consentito, a prescindere dall’importo corrisposto. L’obbligo riguarda tutte le componenti retributive, incluse retribuzione ordinaria, straordinari, anticipi, premi, indennità e TFR.

Con la Legge di Bilancio 2026 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del versamento del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria INPS, intervenendo sui requisiti dimensionali che fanno scattare l’obbligo, sul criterio di determinazione della soglia e sulle modalità operative di verifica e comunicazione.

Nuovi limiti dimensionali

A partire dal 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria viene esteso secondo soglie progressive:

  • 60 dipendenti per il periodo 2026-2027;

  • 50 dipendenti per il periodo 2028-2031;
  • 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032.

Tali limiti si applicano anche ai datori di lavoro che raggiungono la soglia in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività.

Nuovo criterio di determinazione della soglia

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge di Bilancio, che introduce un ampio insieme di interventi fiscali, contributivi e previdenziali con effetti rilevanti sulla pianificazione di imprese, lavoratori e famiglie.

Di seguito si propone una lettura organica delle principali novità, con particolare attenzione agli aspetti operativi.

Revisione IRPEF e tassazione dei redditi

La manovra prosegue nel percorso di revisione dell’IRPEF, confermando la struttura a tre scaglioni e intervenendo sull’aliquota del secondo scaglione.

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro;
  • 33% per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La riduzione dell’aliquota intermedia determina un alleggerimento del carico fiscale sui redditi medio-bassi, ferme restando le regole ordinarie sulle detrazioni.

Misure riguardanti i lavoratori dipendenti e il costo del lavoro

La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto coordinato di misure finalizzate ad aumentare il reddito netto dei lavoratori dipendenti e a ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro.

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101–111) ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni strumentali derivanti da eventi catastrofali. Con il Decreto attuativo del 30 gennaio 2025 n. 18 e il successivo decreto di proroga delle scadenze, il quadro normativo è ora definito.


1. Chi è obbligato

Devono stipulare la polizza tutte le imprese che:

  • sono iscritte al Registro delle Imprese;
  • hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • possiedono o utilizzano beni strumentali.

In prossimità delle festività natalizie, molte imprese provvedono alla distribuzione di omaggi a clienti e contatti commerciali.
A partire dal 2025, la normativa introduce l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter beneficiare della deducibilità del costo e, nei casi previsti, della detraibilità dell’IVA.

La presente circolare riepiloga in modo organico le regole ordinarie e le novità applicabili.

Destinatari ammessi: clienti e potenziali clienti

Gli omaggi destinati a clienti già acquisiti costituiscono una tipica spesa di rappresentanza.
Sono quindi:

  • ammissibili ai fini fiscali;

  • deducibili secondo le regole ordinarie;

  • con IVA detraibile se il valore unitario non supera i 50 euro e il bene è estraneo all’attività dell’impresa.

Pagina 1 di 8

Studio Associato Sanseverino

P. IVA 04346091210 - Via Nuova San Rocco, 95 - 80131 Napoli (NA)

081 7415802 - 081 7441289 - info@studiosanseverino.it