L’agevolazione per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ha sopravvissuto alla eliminazione della cessione del credito o sconto in fattura voluta dal legislatore per la maggior parte dei bonus edilizi.

Tuttavia, con il decreto cosiddetto “salva spese”, anche per questo bonus viene limitata la possibilità di cedere il credito di imposta.

La cessione del credito e lo sconto in fattura possono essere ora applicata solo nei seguenti casi:

  • Dai condomìni, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • Per le persone fisiche, se proprietari o titolari di altro diritto reale di un’abitazione principale, aventi un reddito non superiore ad euro 15.000, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Da anni si assiste ad un costante aumento degli accertamenti per residenze fittizie all’estero di persone fisiche o società, al fine di utilizzare regimi fiscali più favorevoli.

Già in passato la giurisprudenza, affrontando il tema della cosiddetta esterovestizione societaria, aveva confermato l’operato del fisco quando nella sostanza l’attività è svolta in Italia, anche se formalmente la società ha sede all’estero.

In tal senso arrivano ora le disposizioni del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di fiscalità internazionale.

Residenza delle persone fisiche

L’articolo 1 del decreto, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono presenti in Italia.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16/11/2023 è stata pubblicata la legge 162/2023, legge di conversione del cosiddetto decreto Sud - DL 124/2023. E' stato ora firmato il decreto attuativo, per cui riteniamo opportuno aggiornare la nostra circolare riportando in grassetto le novità. 

Nell’ottica di favorire il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno di Italia è istituita dal 1/1/2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Alle imprese che effettuano investimenti con acquisto di beni strumentali nei suddetti territori viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, secondo la seguente tabella:

L’articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando, ad oggi, ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo annuo non eccedente Euro 4.000,00,  e quelli di età superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo non eccedente Euro 2.840,51.

Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori, per cui, in presenza di figli a carico al 50%, ciascuno dei due genitori lavoratori dipendenti, può beneficiare dell’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000 in relazione ai fringe benefits percepiti dal datore di lavoro nel corso del 2023.

La Camera di Commercio di Napoli presenta, a sostegno delle iniziative di digitalizzazione, il Bando Voucher Digitali 2023. Come di consueto riepiloghiamo gli aspetti salienti di questo bando.

Ente erogante

Camera di Commercio di Napoli

Destinatari

Possono presentare domanda di agevolazione le Micro Piccole e Medie Imprese che:

  • abbiano unità oggetto dell’intervento nella Circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Napoli; 
  • siano attive ed in regola con diritto camerale;
  • siano in regola con il DURC e la Sicurezza su lavoro;
  • non siano in stato di fallimento, liquidazione o altra situazione equivalente;
  • per i cui legali rappresentanti e soci non sussistano cause di divieto o sospensione ai sensi della normativa antimafia;
  • non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Napoli;
  • siano in possesso di firma digitale.

 

L’Agevolazione consiste in un finanziamento per le imprese che intendano sviluppare il proprio commercio elettronico in Paesi esteri per beni e servizi prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria, o di un proprio spazio dedicato su una piattaforma di terzi.

Gli interventi agevolativi «E-commerce» hanno ad oggetto il finanziamento di spese per lo sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

AGEVOLAZIONE

Gli interventi possono coprire fino al 100% delle spese ammissibili. L’agevolazione è richiesta:

  • a titolo di Finanziamento (fino al 100% dell’Importo dell’Intervento Agevolativo);
  • a titolo di eventuale Cofinanziamento a fondo perduto, nel rispetto delle disposizioni del Reg. “de minimis” fino al 10% agevolazione e comunque fino a un massimo di € 100.000.

Le domande per il credito di imposta, cosiddetto tax credit librerie, possono essere presentate dalle ore 9 dell'11 settembre e fino alle 12 del 31 ottobre 2023, esclusivamente attraverso l’apposito portale, previa registrazione.

L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) è destinata agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei piccoli librai. Il bonus, infatti, arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, mentre per gli altri il limite massimo è di 10mila euro.

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che è possibile, previo appuntamento telefonico, consegnare la documentazione necessaria per le dichiarazioni dei redditi dell’anno.

Le ricordiamo che solo le spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate e le spese per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici possono essere detratte se pagate in contanti. 

Tutte le altre spese devono invece essere state pagate con metodi tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat, ecc.).

Tra le spese principali e più frequenti ricordiamo:

L'ispettorato nazionale del lavoro ha analizzato con una nota l'applicabilità della disciplina della "sospensione dell'attività imprenditoriale" ex art. 14, D.Igs. 81/2008, nel particolare caso di una impresa che occupi un solo dipendente "in nero", in mancanza del DVR e della nomina del RSPP, elementi indispensabili per la normativa della sicurezza sul lavoro.

L'art. 14, D.Igs. 81/2008 prevede la sospensione dell'attività  imprenditoriale nei seguenti casi:

  • quando, in caso di ispezione, si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori risulta non “inquadrato” oppure “inquadrato” come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle relative condizioni;
  • quando si riscontrino gravi violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Sono numerose le novità riguardanti i bonus edilizi nel 2023, derivanti dalla lettura congiunta della Legge Finanziaria e della legge di conversione del Decreto “aiuti-quater".

SUPERBONUS

Il Superbonus resta in vigore con l’aliquota del 110% solo per gli interventi eseguiti da:

  • condomini, su parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Tuttavia l’aliquota del 110% è salva solo in caso di data certa della delibera condominiale e della CILAS presentata, come riepilogato nella tabella seguente.

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