Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 228/2021 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) entrano in vigore una serie di novità fiscali che riepiloghiamo di seguito.

Limitazioni all’uso del contante

Prorogato per tutto il 2022 il limite per le operazioni in contanti a 1999,99 euro, che si ridurrà a 999,99  a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Proroga di termini in materia di assemblee societarie

Fino al 31 luglio 2022 è possibile svolgere le assemblee societarie da remoto, anche se non espressamente previsto dallo statuto.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la modifica del software che, a partire dal 4 gennaio, rende nuovamente possibile l'invio delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Numerosi i provvedimenti legislativi e le pronunce dell'Agenzia delle Entrate susseguitesi in questi mesi. Altrettanto numerosi i chiarimenti ancora attesi. 

Al fine di ripristinare l'operatività dei committenti e delle imprese, già in difficoltà per la lentezza delle procedure bancarie necessarie per monetizzare i crediti, proviamo a fare il punto sulle varie opzioni, soprattutto in vista della oramai imminente scadenza del 16 marzo 2022 che già preoccupa chi è esperto in bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e superbonus.

Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche e si appresta dunque a rendere operativo il cosiddetto Superbonus Alberghi. Questa agevolazione si affianca agli altri bonus edilizi comunque utilizzabili quali ecobonus (efficientamento energetico) e bonus facciate, ma ha caratteristiche peculiari e procedure diverse, 

Soggetti beneficiari

Gli incentivi in esame vengono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico, o devono gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda. Devono inoltre attestare la regolarità contributiva (DURC) e quella fiscale.

Gli incentivi

Il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17/12/2021, ha introdotto una nuova comunicazione preventiva specifica per il “lavoro  autonomo occasionale” che è  divenuta obbligatoria dallo scorso 21 dicembre.

Si parla di lavoratore autonomo nel caso in cui un soggetto presta il suo apporto lavorativo, in assenza del vincolo di subordinazione, nei confronti del  datore di lavoro. L’attività lavorativa deve, quindi, essere svolta da parte del lavoratore in piena autonomia e in assenza di un coordinamento con l’attività del committente. Essendo un'attività marginale e non abituale essa non necessita della partita IVA.

Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

- le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;

- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

A pochi giorni dallo sblocco delle procedure necessarie per usufruire del bonus per assunzioni di giovani (under 36) arrivano anche le istruzioni per il “bonus assunzioni donne”, per cui entrambe queste agevolazioni alle imprese sono ora applicabili.

Dopo l’Ok della Commissione Europea, l’Inps col la pubblicazione del  messaggio n. 3809 del 05/11/2021  fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020.

L’emergenza socio-sanitaria legata alla Pandemia da Covid/19 e la conseguente crisi economica, dovuta anche ai provvedimenti di sospensione delle attività ed in generale a tutte le limitazioni tuttora esistenti, ha avuto un forte impatto sulla gestione delle giacenze di magazzino da parte di molte imprese, soprattutto da quelle che operano in settori caratterizzati da obsolescenza tecnica o legata al fattore moda.

Si assiste ad una generalizzata svalutazione delle giacenze e, in molti casi, anche alle vendite “sottocosto” dei prodotti, per far fronte ad imminenti esigenze finanziarie, o alla distruzione dei prodotti divenuti oramai invendibili, anche al fine di evitare inutili costi di deposito o logistica.

È bene precisare che, affinché queste operazioni aziendali, siano opponibili al fisco, in caso di un controllo fiscale è sempre necessario rispettare alcune procedure burocratiche, che talvolta vanno aggiornandosi, in funzione anche delle pronunce giurisprudenziali.

Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021  arrivano finalmente le istruzioni ai datori di lavoro per poter usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 previsto dalla legge di bilancio 2021.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende a tutti i lavoratori, non solo dipendenti, ma anche autonomi (titolari di partita Iva), e anche di ditte esterne, l’obbligo del green pass.

L’accesso ai locali aziendali sarà, pertanto, subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo. Il controllo, circa il possesso del green pass, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali dal datore di lavoro, o da un suo delegato formalmente nominato. Il lavoratore che non è in possesso del green pass non può essere ammesso in azienda e sarà considerato assente ingiustificato (non percepirà retribuzione, né altro compenso o emolumento sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione; non ci saranno conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Il green pass viene rilasciato nei seguenti casi:

  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • aver effettuato la prima dose di vaccino:
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.

La certificazione può essere acquisita:

Studio Associato Sanseverino

P. IVA 04346091210 - Via Nuova San Rocco, 95 - 80131 Napoli (NA)

081 7415802 - 081 7441289 - info@studiosanseverino.it