Bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate: facciamo il punto.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la modifica del software che, a partire dal 4 gennaio, rende nuovamente possibile l'invio delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Numerosi i provvedimenti legislativi e le pronunce dell'Agenzia delle Entrate susseguitesi in questi mesi. Altrettanto numerosi i chiarimenti ancora attesi. 

Al fine di ripristinare l'operatività dei committenti e delle imprese, già in difficoltà per la lentezza delle procedure bancarie necessarie per monetizzare i crediti, proviamo a fare il punto sulle varie opzioni, soprattutto in vista della oramai imminente scadenza del 16 marzo 2022 che già preoccupa chi è esperto in bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e superbonus.

Difatti, salvo auspicate proroghe, il 16 marzo 2022 è l'ultimo giorno utile per presentare all'Agenzia delle Entrate le Comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per le operazioni del 2021.

Premesso che lo spartiacque tra 2021 e 2022 è rappresentato non solo dalle fatture ma dalla data di addebito dei bonifici parlanti dei committenti, se privati in quante per le imprese si applica il principio di competenza, di seguito riepiloghiamo i casi più comuni:

  • Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative ai lavori per i quali sia fatture, sia bonifici, sia contratti di cessioni del credito sono antecedenti al 12-11-2021 (decreto antifrode) possono essere presentate senza asseverazione della congruità dei costi da parte dei tecnici, salvo i casi in cui il Decreto del 6-8-2020 la aveva già introdotta come obbligatoria (ecobonus), e senza obbligo di visto di conformità del commercialista;
  • Le comunicazioni relative a lavori con bonifici successivi al 12-11-2021 possono essere presentate senza asseverazione e visto di conformità solo in due casi e cioè per i bonus minori, ossia relativi a lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, e per i lavori in edilizia libera, cioè che non prevedono nessuna comunicazione o autorizzazione amministrativa;
  • Asseverazione della congruità dei costi dei tecnici e visto di conformità del commercialista sono invece obbligatori sempre nel caso di bonus facciate e, per le altre tipologie di bonus, per i lavori superiori a 10.000 euro e per i lavori che non siano in edilizia libera.

Emerge chiaramente l'importanza di individuare correttamente quali sono gli interventi di edilizia libera per non incorrere nel rischio di presentare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate senza asseverazione e visto e vedersi successivamente recuperare interamente le agevolazioni concesse, nel caso in cui i lavori necessitavano invece di comunicazioni o autorizzazioni.  

Tra l'altro gli interventi in edilizia libera non sempre sono facilmente individuabili, visto che le Regioni ed i Comuni possono autonomamente disciplinare in merito. Nei casi dubbi consigliamo vivamente di optare per asseverazione e visto di conformità per evitare di incorrere nel pericolo di restare impigliati nelle maglie del fisco che, ricordiamo, recupererebbe l'agevolazione al committente, applicando le relative sanzioni, ma anche alle imprese quando ricorrano i presupposti della responsabilità solidale ( vedi Superbonus e bonus edilizi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate).

Auspicando dunque ulteriori chiarimenti che delimitino con certezza il confine, anche fiscale, dell'edilizia libera, dal 4 febbraio è comunque nuovamente possibile presentare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, anche per i bonus edilizi del 2022.

Vista la delicatezza della materia ed il continuo susseguirsi di decreti e chiarimenti invitiamo chi volesse avvalersi della nostra consulenza di farlo già nella fase iniziale dei lavori, dalla contrattualistica, le assemblee condominiali, la fatturazione e cosi via, in quanto l'apposizione del visto di conformità non può che essere l'atto finale della consulenza e dei relativi controlli (vedi Superbonus e altri bonus edilizi).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.

 

Studio Associato Sanseverino 

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