Credito di imposta e contributi a fondo perduto per imprese turistiche (Superbonus Alberghi)

Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche e si appresta dunque a rendere operativo il cosiddetto Superbonus Alberghi. Questa agevolazione si affianca agli altri bonus edilizi comunque utilizzabili quali ecobonus (efficientamento energetico) e bonus facciate, ma ha caratteristiche peculiari e procedure diverse, 

Soggetti beneficiari

Gli incentivi in esame vengono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico, o devono gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda. Devono inoltre attestare la regolarità contributiva (DURC) e quella fiscale.

Gli incentivi

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 novembre 2021.
Per gli stessi interventi è riconosciuto, inoltre, un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato, fino ad un massimo di 100.000 euro, in determinate fattispecie: digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I due contributi sono cumulabili ma l’agevolazione non può superare l’investimento, anche tenendo conto della detassazione del contributo.

Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, dall’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025, ma può essere anche ceduto, in toto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il contributo a fondo perduto è erogato tramite bonifico bancario in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di richiedere un’anticipazione non superiore al 30%, dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa  o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dai predetti incentivi, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal DM del 20 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50 % di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996;
  • edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi elencati nei primi tre punti.

Procedura

Gli incentivi in esame saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con riparto proporzionale per le prime 3700 imprese.

La domanda per la richiesta degli incentivi andrà inviata esclusivamente online entro 30 giorni dall’apertura dell’apposita piattaforma, le cui modalità di accesso saranno definite entro il 21 febbraio 2022, per cui si presume che la domanda vada presentata nel corso del mese di marzo.

Alla domanda andrà allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Allegato I.

Si tratta di ben 29 documenti diversi divisi in tre sezioni, tra cui spiccano la descrizione dettagliata del progetto da realizzarsi, le autorizzazioni necessarie (CILA-SCIA ecc.), l’asseverazione dei costi e dei tempi previsti per i lavori da parte di un tecnico abilitato, la Certificazione di compatibilità e rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell’art. 17 regolamento UE 2020/852 da parte di certificatori indipendenti, la documentazione tipica dell’Ecobonus in caso di incremento dell’efficienza energetica, nonché la suddetta regolarità fiscale e contributiva.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.

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