L’articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.
La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando, ad oggi, ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo annuo non eccedente Euro 4.000,00, e quelli di età superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo non eccedente Euro 2.840,51.
Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori, per cui, in presenza di figli a carico al 50%, ciascuno dei due genitori lavoratori dipendenti, può beneficiare dell’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000 in relazione ai fringe benefits percepiti dal datore di lavoro nel corso del 2023.