Le sanatorie 2023: le cartelle esattoriali

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse sanatorie fiscali, In questa circolare proponiamo una sintesi di quelle che interessano le cartelle esattoriali.

STRALCIO CARICHI ESATTORIALI FINO A € 1.000

Il primo intervento riguarda l’annullamento, alla data del 31.1.2023, dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL 34/2019 e 1, co. da 184 a 198, L. 145/2018.

NB: Dall’1.1 al 31.1.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

La sanatoria interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96, per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria. Tali Enti dovranno però adottare apposite delibere entro il 31.1.2023.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Per quanto riguarda le Multe riferite alle infrazioni al codice della strada, è previsto lo stralcio dei soli interessi, comunque denominati.

ROTTAMAZIONE QUATER

Nei commi da 231 a 251 troviamo la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, che si riferisce ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Per la definizione, va effettuato il pagamento integrale o rateale, delle somme:

  • dovute a titolo di capitale, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio;
  • e il rimborso all’Agente della riscossione delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per il calcolo del dovuto sono detratti esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

Le somme già versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle sanatorie precedenti.

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96, per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023. Entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata, utilizzando l’apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato anche il numero di rate scelto e la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
    • la 1^ e 2^ rata, ciascuna pari al 10% delle somme dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023.
    • Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Inoltre, dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Presentata la domanda di definizione, entro il 30.6.2023 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate, nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Dalla presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della somma dovuta per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti necessari.

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