Nuova modalità di comunicazione delle fatture estere dal 1°luglio 2022

Il decreto “semplificazioni” del 21 giugno 2022, non ha partorito l’attesa proroga (ad oggi 27 giugno) di alcune novità fiscali che entrano in vigore il 1° luglio. Si tratta in particolare della nuova procedura di fatturazione elettroniche per le operazioni rientranti nell’esterometro e dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari che nell’anno precedente abbiano superato i 25.000 euro di ricavi (rapportato ad anno).

Ci soffermiamo di seguito sulla nuova modalità di comunicazione delle fatture estere.
Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, o non ancora identificati ai fini IVA in Italia, dovranno essere trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML, attualmente utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche.

Queste le relative casistiche.

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti in Italia, dovranno essere documentate da fattura elettronica, inserendo il codice destinatario XXXXXXX.
La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita.

2. In caso di acquisto di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia l’integrazione Iva/autofattura dovrà essere effettuata tramite fattura elettronica.
I documenti da utilizzare sono
• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
• TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera.

La comunicazione è però facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o per le quali siano state già emesse o ricevute fatture elettroniche ( di prassi sono invece soggette ad obbligo di comunicazione tutte le fatture per acquisti dall’estero effettuati tramite marketplace o social, quali Amazon. EBay ecc.)

Inoltre con il decreto “semplificazioni” del 21 giugno 2022 è stato inserito un ulteriore esonero in caso di fatture di acquisto. Non sono soggette infatti a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies DPR 633/72 (ad esempio fatture estere di ristoranti o alberghi).

Si invitano i clienti a verificare le modalità di assolvimento dei nuovi obblighi con le proprie case di software o piattaforme di fatturazione elettronica.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi approfondimento necessario. 

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