Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende a tutti i lavoratori, non solo dipendenti, ma anche autonomi (titolari di partita Iva), e anche di ditte esterne, l’obbligo del green pass.
L’accesso ai locali aziendali sarà, pertanto, subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo. Il controllo, circa il possesso del green pass, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali dal datore di lavoro, o da un suo delegato formalmente nominato. Il lavoratore che non è in possesso del green pass non può essere ammesso in azienda e sarà considerato assente ingiustificato (non percepirà retribuzione, né altro compenso o emolumento sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione; non ci saranno conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Il green pass viene rilasciato nei seguenti casi:
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose di vaccino:
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.
La certificazione può essere acquisita:
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