Il quesito: a chi spetta il credito d’imposta per negozi e botteghe?

L’articolo 65 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa. In particolare, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione pagato per il mese di marzo 2020, se relativo a un immobile che rientra nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

E' allo studio l'ampliamento di tale credito al altre attività chiuse per decreto e per altre tipologie di immobili.
Il credito d’imposta non si applica alle attività individuate nell’allegato 1 (attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità) e alle attività indicate nell’allegato 2 (servizi per la persona) del Dpcm 11 marzo 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, riportando nel modello F24 il codice tributo “6914” istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 20 marzo 2020. Si ricorda, infine, che tale modello va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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