In particolare, ha ricordato che, in linea generale, gli acconti vanno calcolati sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (cosiddetto metodo “storico”) o, in alternativa, con il metodo “previsionale”, se si presume di realizzare nell’anno in corso redditi inferiori. In quest’ultimo caso, tuttavia, vi è il rischio di effettuare versamenti in acconto in misura minore rispetto al dovuto e di essere chiamati a pagare sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Per agevolare i contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020, a causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”, l’art. 20 del decreto legge n. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché quello “storico”, prevedendo la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute.
L’agevolazione vale, però, solo se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in corso, per cui se la previsione risulterà essere errata oltre la percentuale suindicata si incorrerà comunque in sanzione.