Decreto Lavoro Primo Maggio 2026: incentivi 2.0, salario giusto e nuove regole per l’accesso ai bonus occupazionali

Il Consiglio dei ministri del 28 aprile 2026 ha approvato il nuovo Decreto Lavoro Primo Maggio, introducendo un pacchetto di misure che interviene su incentivi all’occupazione, corretto trattamento retributivo, conciliazione vita-lavoro e contrasto al caporalato digitale. Il provvedimento presenta un impianto più selettivo rispetto al passato e collega in modo espresso l’accesso alle agevolazioni alla corretta applicazione dei contratti collettivi e al rispetto del cosiddetto salario giusto. Resta ferma la necessità di verificare il testo definitivo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i successivi provvedimenti attuativi.

Salario giusto e accesso agli incentivi

Il decreto subordina l’accesso agli incentivi alla corretta applicazione del trattamento economico complessivo previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non viene introdotto un salario minimo legale generalizzato, ma viene assunto il contratto collettivo come parametro di riferimento per verificare la correttezza del trattamento economico riconosciuto al lavoratore. La verifica non riguarderà solo età, disoccupazione, sede aziendale o appartenenza alla ZES, ma anche contratto applicato, livello di inquadramento e retribuzione complessiva. È inoltre prevista l’indicazione in busta paga del codice alfanumerico del CCNL applicato.

Bonus giovani 2.0

Il nuovo bonus giovani sostituisce il precedente impianto agevolativo e riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 24 mesi. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, elevati a 650 euro mensili in caso di sede o unità produttiva ubicata nelle aree ZES indicate dalla norma. 

L’agevolazione riguarda i lavoratori che, alla data dell’assunzione:

  • non hanno compiuto 35 anni;
  • sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • oppure da almeno 12 mesi se rientrano in specifiche categorie di lavoratore svantaggiato previste dal Regolamento UE n. 651/2014.

Tra i criteri di svantaggio richiamati figurano, tra gli altri, l’assenza di diploma di scuola media superiore o professionale, la condizione di persona sola con una o più persone a carico, l’occupazione in settori con forte disparità uomo-donna e l’appartenenza a minoranze etniche di uno Stato membro. Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Bonus giovani: condizioni operative

L’accesso al bonus giovani è subordinato a una serie di condizioni generali che assumono rilevanza centrale anche sotto il profilo procedurale. In particolare:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei 12 mesi precedenti;
  • per i lavoratori part-time il calcolo va effettuato in proporzione all’orario pattuito;
  • l’incremento va determinato al netto delle diminuzioni intervenute in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto;
  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non deve avere effettuato licenziamenti individuali nella medesima unità produttiva;
  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi successivi all’assunzione comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni. 

Bonus donne 2.0

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, il decreto prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per l’assunzione di donne di qualsiasi età:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • oppure prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a specifiche categorie di lavoratrici svantaggiate.

Il beneficio è riconosciuto fino a 650 euro mensili per un massimo di 24 mesi e sale a 800 euro mensili se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica ammissibili ai fondi strutturali europei, fermo restando il requisito dell’incremento occupazionale netto. Anche in questo caso sarà necessario verificare attentamente i requisiti soggettivi e le condizioni ostative legate a precedenti licenziamenti.

Bonus ZES 2.0 per microimprese

Il bonus ZES 2.0 è concepito come incentivo mirato per sostenere l’occupazione stabile nelle microimprese del Mezzogiorno. Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, è previsto un esonero integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dell’INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione;
  • assumono lavoratori con almeno 35 anni di età;
  • assumono soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
  • operano nelle regioni agevolate della ZES unica.

La misura è distinta dai massimali maggiorati previsti per giovani e donne nelle aree ZES e richiede una verifica preventiva puntuale della dimensione aziendale e della localizzazione dell’unità produttiva. 

Incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine

Il decreto introduce anche un incentivo specifico per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione dei giovani. Il beneficio consiste in un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi. Secondo la disciplina illustrata nell’allegato, lo sgravio si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

La misura riguarda esclusivamente le trasformazioni di rapporti:

  • di durata complessiva non superiore a 12 mesi alla data della trasformazione;
  • riferiti a lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni;
  • riferiti a soggetti mai occupati a tempo indeterminato.

È prevista anche una forma di portabilità del beneficio, nel caso in cui il lavoratore sia già stato assunto a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’esonero. Anche qui l’incremento occupazionale netto è obbligatorio e valgono i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi alla trasformazione comporta la revoca dell’esonero. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Conciliazione vita-lavoro

Tra le misure approvate figura anche una decontribuzione a favore delle imprese che investono in politiche di conciliazione vita-lavoro. Il beneficio è riconosciuto alle aziende in possesso della certificazione prevista dal nuovo Codice degli incentivi e consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1 per cento, entro il limite massimo di 50.000 euro annui. La concreta operatività della misura resta tuttavia subordinata all’emanazione di un successivo decreto attuativo. 

Caporalato digitale e piattaforme

Il decreto interviene anche sul lavoro intermediato da piattaforme digitali, con particolare attenzione ai rider e ai lavoratori della gig economy. Le novità introdotte riguardano:

  • accesso alla piattaforma consentito solo tramite SPID, CIE, CNS o account con autenticazione a più fattori;
  • divieto di rilascio di più account riferibili allo stesso codice fiscale;
  • divieto di assegnare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente incompatibili.

L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità del rapporto, l’identificazione del prestatore e la prevenzione di fenomeni di intermediazione illecita o sfruttamento organizzato tramite strumenti digitali.

Profili procedurali e istruttoria preventiva

Il nuovo impianto normativo conferma una tendenza ormai chiara: gli incentivi all’assunzione diventano sempre più selettivi e richiedono un’istruttoria preventiva accurata. Prima di procedere con l’assunzione o con la trasformazione sarà necessario verificare, caso per caso:

  • il contratto collettivo applicato e la sua rappresentatività;
  • il trattamento economico complessivo riconosciuto al lavoratore;
  • l’età del lavoratore e il suo stato occupazionale;
  • l’eventuale appartenenza a categorie di lavoratore svantaggiato;
  • la sussistenza dell’incremento occupazionale netto;
  • l’assenza di licenziamenti ostativi nei 6 mesi precedenti;
  • la localizzazione dell’unità produttiva ai fini delle misure ZES;
  • i limiti di spesa e le future istruzioni operative INPS;
  • nei casi previsti, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

L’approccio corretto non potrà quindi essere meramente esecutivo, ma dovrà fondarsi su una vera verifica preventiva di spettanza, documentazione e tenuta del beneficio nel tempo.

Conclusioni

Il Decreto Lavoro Primo Maggio 2026 amplia il quadro delle agevolazioni all’assunzione, ma al tempo stesso rafforza le condizioni di accesso e le verifiche sostanziali su retribuzione, contratti applicati, incremento occupazionale e comportamento datoriale. Le imprese interessate ai nuovi incentivi dovranno quindi affrontare il tema con un approccio molto più strutturato rispetto al passato.

Lo Studio resta a disposizione per la verifica preliminare dei requisiti, l’analisi delle singole misure e l’assistenza nell’impostazione della corretta procedura di accesso ai benefici.

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

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