La holding di famiglia è uno strumento sempre più utilizzato dagli imprenditori per organizzare partecipazioni societarie, reinvestire gli utili, gestire più attività e pianificare il passaggio generazionale.
Non è però una soluzione che conviene automaticamente a tutte le imprese.
La domanda da porsi non è semplicemente:
“Quanto risparmio fiscalmente costituendo una holding?”
ma piuttosto:
“Come voglio organizzare le mie imprese, gli investimenti e il patrimonio familiare nei prossimi anni?”
È da questa analisi che dovrebbe partire la valutazione.
In sintesi: quando può essere utile una holding
La costituzione di una holding merita particolare attenzione quando:
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l’imprenditore possiede partecipazioni in più società;
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gli utili vengono reinvestiti anziché distribuiti integralmente ai soci;
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sono previste nuove acquisizioni o investimenti;
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si vuole organizzare meglio la governance del gruppo;
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si sta programmando il passaggio generazionale;
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potrebbe essere futura la cessione di una società o partecipazione;
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si vogliono separare attività operative, immobiliari o patrimoniali.
Cos’è una holding
Una holding è una società che detiene partecipazioni in una o più società.
In una struttura semplice possiamo avere:
Imprenditore → Società operativa
Con una holding:
Imprenditore → Holding → Società operativa
Se le attività sono più di una, la holding può detenere le partecipazioni di diverse società operative, diventando il livello nel quale vengono concentrate proprietà, governance e principali decisioni strategiche.
Holding e reinvestimento degli utili
Uno degli aspetti più interessanti riguarda gli imprenditori che non intendono prelevare personalmente tutti gli utili prodotti dalle società operative, ma vogliono utilizzarli per finanziare nuovi progetti.
In via ordinaria, i dividendi percepiti da una holding soggetta a IRES sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.
Un esempio
Una società operativa distribuisce alla propria holding: 100.000 euro di dividendi.
Il 95% è escluso dalla formazione del reddito imponibile e soltanto 5.000 euro concorrono, in via ordinaria, al reddito IRES.
Con aliquota IRES del 24%, l’imposta corrispondente è teoricamente pari a: 1.200 euro.
La holding può quindi mantenere nel gruppo una parte significativa delle risorse ricevute e utilizzarle, ad esempio, per:
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acquisire altre partecipazioni;
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finanziare nuove società;
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sostenere investimenti del gruppo;
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diversificare le attività.
È però importante chiarire che la holding non elimina la tassazione in capo alla persona fisica.
Se gli utili vengono successivamente distribuiti dalla holding al socio persona fisica, si applicherà la relativa tassazione.
La struttura è quindi particolarmente interessante quando le risorse vengono mantenute e reinvestite all’interno del gruppo.
Cessione di partecipazioni e PEX
La holding può essere rilevante anche quando viene programmata la futura cessione di una società partecipata.
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, il regime della Participation Exemption – PEX consente alle società di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% della plusvalenza realizzata sulla cessione di determinate partecipazioni.
Il regime non è automatico: devono essere verificati preventivamente tutti i requisiti richiesti dalla disciplina fiscale.
Anche per questo motivo un’eventuale riorganizzazione societaria dovrebbe essere pianificata con sufficiente anticipo rispetto a una futura operazione di vendita.
Holding e passaggio generazionale
Uno degli ambiti nei quali la holding può assumere maggiore valore è quello del passaggio generazionale dell’impresa familiare.
Quando genitori e figli detengono direttamente partecipazioni in diverse società, successioni e trasferimenti possono determinare nel tempo una frammentazione della proprietà.
Con una holding è possibile concentrare le diverse partecipazioni in un unico soggetto e organizzare a quel livello i rapporti tra i membri della famiglia.
Questo può facilitare:
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il mantenimento unitario del controllo;
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l’ingresso graduale delle nuove generazioni;
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la definizione dei poteri decisionali;
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la distinzione tra familiari coinvolti nella gestione e soci patrimoniali;
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la programmazione della successione dell’imprenditore.
La holding, tuttavia, non risolve automaticamente il passaggio generazionale.
Statuto, diritti dei soci, governance ed eventuali strumenti successori devono essere progettati con attenzione. In particolare, anche ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali sul trasferimento d’impresa, assume rilevanza il concreto trasferimento del controllo e non soltanto la percentuale formale delle quote trasferite.
Come si può costituire una holding
Una holding può essere costituita creando una nuova società alla quale vengono successivamente trasferite o conferite le partecipazioni già possedute dall’imprenditore.
Uno degli strumenti utilizzabili è il conferimento di partecipazioni.
La normativa fiscale prevede, al ricorrere di determinate condizioni, particolari regimi di determinazione del valore di realizzo, comunemente ricondotti al cosiddetto realizzo controllato.
Si tratta però di una materia che richiede una verifica specifica della struttura delle partecipazioni, delle percentuali possedute e dell’assetto societario prima di effettuare l’operazione.
La costituzione della holding dovrebbe quindi essere il risultato di una progettazione societaria e fiscale e non una semplice operazione formale.
La holding protegge il patrimonio?
La risposta richiede attenzione.
Una struttura societaria può consentire di separare attività e patrimoni con caratteristiche e rischi differenti, ad esempio mantenendo immobili o partecipazioni fuori dalla società che esercita l’attività operativa.
Questo può contribuire a una migliore organizzazione del gruppo e dei rischi.
Non è però corretto considerare la semplice costituzione di una holding come uno strumento automatico di “protezione patrimoniale”.
Gli effetti dipendono dalla struttura complessiva e dalle operazioni effettivamente realizzate.
Quando una holding può non essere conveniente
La holding comporta anche costi:
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costituzione;
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contabilità;
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bilancio;
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dichiarazioni fiscali;
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gestione societaria;
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eventuali ulteriori adempimenti.
Se l’imprenditore possiede una sola società, distribuisce normalmente gli utili per esigenze personali e non prevede investimenti, acquisizioni, cessioni o particolari esigenze di passaggio generazionale, i vantaggi potrebbero non essere sufficienti a giustificare una struttura aggiuntiva.
Per questo motivo la convenienza deve essere sempre valutata caso per caso.
Domande frequenti
Conviene sempre costituire una holding?
No. La convenienza dipende dal numero di partecipazioni, dalla destinazione degli utili, dai programmi futuri e dagli obiettivi familiari e societari.
La holding permette di non pagare imposte sui dividendi?
No. Nei rapporti tra società soggette a IRES opera, in via ordinaria, l’esclusione del 95% dei dividendi dal reddito imponibile. Se successivamente la holding distribuisce gli utili alla persona fisica, si applica la relativa tassazione.
La holding è utile per il passaggio generazionale?
Può esserlo, perché consente di concentrare le partecipazioni e organizzare a livello della holding proprietà e governance. La struttura deve però essere progettata in funzione della situazione familiare concreta.
Una holding può essere costituita conferendo le partecipazioni già possedute?
Sì, in presenza delle condizioni previste dalla normativa. Il trattamento fiscale del conferimento deve essere verificato preventivamente sulla specifica struttura societaria.
Quando è opportuno valutare una holding?
Preferibilmente prima di acquisizioni, cessioni, distribuzioni importanti di utili, riorganizzazioni societarie o passaggi generazionali.
Stai valutando una holding o una riorganizzazione societaria?
Lo Studio Associato Sanseverino può effettuare un’analisi preliminare della struttura attuale dell’impresa e degli obiettivi dell’imprenditore, valutando:
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convenienza della holding;
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modalità di costituzione;
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conferimento delle partecipazioni;
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trattamento fiscale dei dividendi;
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eventuale futura cessione delle partecipazioni;
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organizzazione della governance;
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pianificazione del passaggio generazionale.
Studio Associato Sanseverino
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Principali riferimenti normativi
Art. 87 TUIR – Participation Exemption
Art. 89 TUIR – Dividendi
Art. 177 TUIR – Conferimenti e scambi di partecipazioni
D.L. 38/2026, convertito dalla Legge 88/2026
