Aggiornamento settembre 2026
L’Iperammortamento 2026-2028 è una delle principali agevolazioni per le imprese che stanno programmando investimenti in macchinari, impianti, automazione, beni 4.0, software e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
La misura consente di maggiorare fiscalmente il costo degli investimenti agevolabili, ottenendo una maggiore deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
Non si tratta quindi di un credito d’imposta utilizzabile in F24, ma di un beneficio fiscale che si realizza attraverso maggiori quote di ammortamento o maggiori canoni di leasing deducibili.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La procedura è gestita attraverso la piattaforma del GSE – Gestore dei Servizi Energetici.
Per le imprese che stanno programmando nuovi investimenti è opportuno verificare prima di procedere l’ammissibilità dei beni, il beneficio fiscale e gli adempimenti necessari.
Quali investimenti sono agevolabili
Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’Iperammortamento interessa principalmente:
Beni materiali e immateriali 4.0
Sono agevolabili i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025.
Possono rientrare, in presenza delle caratteristiche tecniche previste:
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macchinari e impianti tecnologicamente avanzati;
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sistemi di automazione e robotizzazione;
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sistemi di controllo e monitoraggio;
-
beni per l’integrazione dei processi produttivi;
-
software, sistemi e piattaforme agevolabili.
Per questi beni è necessario il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Non è quindi sufficiente che un bene sia genericamente tecnologico o innovativo: occorre verificarne preventivamente la riconducibilità agli Allegati e il possesso dei requisiti tecnici.
Il requisito originariamente previsto relativo alla produzione dei beni nell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo è stato eliminato, con efficacia per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Possono inoltre essere agevolati determinati investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.
Per gli impianti fotovoltaici restano specifici requisiti relativi ai moduli utilizzati.
Anche per questi investimenti è quindi consigliabile una verifica tecnica preventiva.
Quanto vale l’Iperammortamento
La maggiorazione fiscale è applicata per scaglioni:
| Investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni | 100% |
| oltre 10 e fino a 20 milioni | 50% |
| oltre 20 milioni | nessuna maggiorazione |
Esempio: investimento di 1 milione di euro
Supponiamo che una società soggetta ad IRES effettui un investimento agevolabile di:
1.000.000 di euro.
La maggiorazione del 180% determina una maggiore deduzione fiscale pari a:
1.800.000 euro.
Il costo complessivamente riconosciuto ai fini della deduzione diventa quindi:
2.800.000 euro.
Con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, la maggiore deduzione può determinare, in termini teorici, un beneficio fiscale complessivo di 432.000 euro, distribuito nel periodo di ammortamento del bene.
Il beneficio effettivo deve naturalmente essere valutato sulla situazione fiscale della singola impresa.
Come funziona la procedura GSE
L’acquisto del bene, da solo, non è sufficiente.
Per accedere all’Iperammortamento l’impresa deve seguire una specifica procedura attraverso la piattaforma GSE.
1. Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette al GSE una comunicazione preventiva indicando, tra l’altro, investimenti programmati, importi e struttura produttiva interessata.
La piattaforma per la prenotazione è operativa dal 12 giugno 2026.
2. Conferma dell’investimento
Dopo l’esito positivo della prenotazione, entro 60 giorni deve essere trasmessa la comunicazione di conferma.
Entro tale termine deve essere stato effettuato il pagamento necessario a raggiungere almeno il:
20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
La funzionalità per questa comunicazione è operativa dal 21 luglio 2026.
Per gli investimenti effettuati mediante leasing sono previste specifiche modalità.
3. Realizzazione e interconnessione
L’investimento deve essere completato nel periodo agevolato.
Per i beni 4.0 deve inoltre essere realizzata l’interconnessione richiesta dalla normativa.
4. Perizia e certificazione
Le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione devono essere comprovate attraverso la documentazione prevista dalla normativa e, nei casi richiesti, mediante perizia tecnica asseverata.
È inoltre prevista una certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese e alla loro corrispondenza con la documentazione dell’impresa.
5. Comunicazione di completamento
Al termine dell’investimento deve essere trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, comunque entro il:
15 novembre 2028.
Attenzione alle comunicazioni periodiche
La procedura prevede anche comunicazioni periodiche relative agli investimenti e alla fruizione dell’agevolazione.
In particolare, dalla prima prenotazione e fino al termine di utilizzo del beneficio, sono previste comunicazioni entro:
-
20 gennaio di ciascun anno;
-
30 giugno successivo.
Anche questi adempimenti devono quindi essere considerati nella pianificazione e gestione dell’investimento.
Da quando si beneficia della maggiorazione
La maggiorazione fiscale può essere utilizzata a partire dal periodo d’imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Il momento di interconnessione e di entrata in funzione del bene assume quindi particolare importanza.
Cumulo con altre agevolazioni
L’Iperammortamento può, in presenza delle condizioni previste, essere coordinato con altre agevolazioni relative allo stesso investimento.
Occorre però verificare:
-
le specifiche regole di cumulo;
-
l’assenza di doppio finanziamento dei medesimi costi;
-
il limite rappresentato dal costo complessivamente sostenuto;
-
l’effetto degli altri contributi sulla base di calcolo dell’agevolazione.
Per investimenti significativi è pertanto consigliabile effettuare una valutazione complessiva delle agevolazioni disponibili prima di scegliere come strutturare l’operazione.
Un unico coordinamento professionale
L’Iperammortamento richiede il coordinamento di aspetti fiscali, contabili e tecnici.
Lo Studio Associato Sanseverino opera con una rete di professionisti qualificati, tra cui tecnici e ingegneri specializzati negli investimenti 4.0 e professionisti abilitati alla revisione legale.
Possiamo quindi coordinare:
-
verifica preliminare dell’investimento;
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quantificazione del beneficio fiscale;
-
procedura GSE;
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documentazione e perizia tecnica;
-
certificazione contabile;
-
successivi adempimenti fiscali.
L’impresa può così avere un unico punto di riferimento per il coordinamento complessivo dell’agevolazione.
Stai programmando un investimento?
Prima di rendere definitivo l’ordine di un nuovo macchinario, impianto, software o investimento energetico può essere utile verificare se l’operazione rientra nell’Iperammortamento e quale beneficio può determinare.
Lo Studio può effettuare una verifica preliminare dell’investimento, valutando:
-
ammissibilità dei beni;
-
beneficio fiscale potenziale;
-
adempimenti e tempistiche;
-
documentazione tecnica e contabile necessaria;
-
eventuale coordinamento con altre agevolazioni.
Per una verifica preliminare è possibile contattare lo Studio indicando sinteticamente tipologia, importo e tempistica dell’investimento programmato.
Studio Associato Sanseverino
Commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori contabili associati
Consulenza alle imprese da oltre 40 anni
Via Nuova San Rocco 95 – Napoli
Tel. 081 7441289
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Principali riferimenti normativi
Legge n. 199/2025, art. 1, commi 427-436; Decreto-legge n. 38/2026 convertito dalla Legge n. 88/2026; Decreto interministeriale 7 maggio 2026; Decreti direttoriali 10 giugno e 20 luglio 2026.
